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SE GESTISCI UN AGRITURISMO, STUDIATI BENE QUESTA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE. Le cartelle esattoriali non perdonano

agriturismo

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 65685 pubblicata l’11 agosto 2015 ha ribadito il principio:

nell’agriturismo l’attività agricola deve essere prevalente.

La decisione si fonda su diverse considerazioni:

  • il quantitativo di merce acquistata da terzi era superiore a quella prodotta dall’azienda

  • il lavoro svolto dalla ricorrente nell’azienda agricola era minore rispetto a quello prestato dai familiari e da terzi

  • il reddito dell’attività di ristorazione era maggiore di quello ricavato con il fondo

  • il tempo dedicato agli ospiti superava quello riservato alla campagna.

Un’organizzazione non in linea né con la legge 730 del 1985 né con il Dlgs 228 del 2001, norme in base alle quali l’imprenditore agricolo può utilizzare l’azienda per fare agriturismo a patto che si tratti di un uso connesso.

Via libera dunque all’ospitalità stagionale anche in spazi aperti e destinati alla sosta dei campeggiatori, alla fornitura per la consumazione sul posto di pasti e bevande, alcolici e superalcolici compresi, purché prevalentemente di propria produzione.

La Cassazione ricorda che sono considerate “fatti in casa” cibi e bibite prodotti e lavorati nell’azienda agricola, oltre a quelli ricavati da materie prime anche attraverso lavorazioni esterne.

L’imprenditore agricolo può anche organizzare attività ricreative o culturali.

Il tutto è in armonia con la legge e «non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati», se il terreno viene utilizzato soprattutto per l’allevamento del bestiame e la coltivazione.

Le cose cambiano quando nel caso esaminato:

– accogliere ospiti e “sfamarli” diventa la maggiore fonte di reddito 

– si assume personale esterno alla famiglia (3 dipendenti)

– si fa una sostanziosa spesa al supermercato anziché scendere in campo.

Inutile per la ricorrente invocare leggi regionali più favorevoli.

Ecco il testo completo della sentenza della Corte di Cassazione


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