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SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE. La presenza di telecamere nei negozi deve essere adeguatamente segnalata al cliente. Ecco il testo

telecamera-negozio

Compie una violazione della privacy il titolare di un negozio che all’interno del locale installa per ragioni di sicurezza una videocamera senza però avvisare la clientela con l’informativa prevista dal codice per la protezione dei dati personali.

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Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 17440/15.

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Il caso nasce perché il titolare di un negozio aveva fatto installare una videocamera per sorvegliare l’accesso dei clienti all’interno del locale.

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Al termine di un controllo amministrativo, gli agenti verificavano che la telecamera era stata installata senza l’informativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 196/03 e procedevano alla contestazione dell’illecito.

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Il legale rappresentante del negozio chiariva che la videocamera aveva un’esclusiva funzione di sicurezza, non concretizzandosi alcuna violazione della privacy ai danni dei clienti.

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Anche il tribunale calabrese arrivava alla stessa conclusione, ritenendo che la videosorveglianza rientrasse sì nel concetto di trattamento, ma non integrasse gli estremi della definizione di “dato personale” ai sensi della normativa vigente, pertanto la privacy non era compromessa.

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Le conclusioni della Corte di Cassazione che accolgono il ricorso del Garante, sono del tutto differenti.

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Non era preclusa al titolare del negozio la possibilità d’installare la videocamera per esigenze di sicurezza commerciale, ma l’attività, “integrante trattamento di dati personali – spiega la Cassazione – avrebbe dovuto formare oggetto di apposita informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto sulla Privacy”.

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Ecco il testo completo della sentenza della Corte di Cassazione.


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