La Commissione di garanzia per lo sciopero ha approvato il codice di autoregolamentazione per il diritto allo sciopero proposto dalle sigle sindacali: Adc, Aidc, Andoc, Anc, Unagraco, Unione giovani dottori commercialisti, Unico.
I commercialisti potranno esercitare il diritto di sciopero, anche in coincidenza con le scadenze fiscali o con le udienze in commissione tributaria.
La proclamazione dell’astensione compete alle associazioni sindacali, che devono darne comunicazione almeno 15 giorni prima alle istituzioni interessate alla protesta: dall’Inail all’agenzia delle Entrate, dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al ministero dell’Economia.
In caso di sciopero esteso su tutto il territorio l’avviso dovrà essere indirizzato alle istituzioni nazionali.
Dell’iniziativa deve essere informato anche il Consiglio nazionale: questo punto costituisce una delle differenze principali rispetto al codice di autoregolamentazione dei consulenti del lavoro, il cui vertice istituzionale, insieme con le componenti sindacali, può prendere l’iniziativa di indire lo sciopero.
I commercialisti, invece, hanno ritenuto di sottolineare la differenza tra il ruolo del sindacato, che rappresenta gli interessi dei professionisti, e quello del Consiglio nazionale, che dovrebbe tutelare l’interesse dei terzi o, con un’espressione un po’ pomposa, la «fede pubblica».
Ogni comunicazione vale per un solo periodo di astensione, che non può superare otto giorni lavorativi consecutivi.
I sindacati hanno superato le perplessità della Commissione di garanzia sulla compatibilità dello sciopero nei giorni delle scadenze fiscali rispetto ai diritti e alla tutela dei contribuenti.
La procedura da seguire fa perno sull’informazione del contribuente, che può attivarsi per pagare le deleghe o inviare i modelli in modo autonomo.
Il professionista non può rifiutarsi di elaborare e consegnare al suo cliente i documenti per ottemperare in modo corretto agli obblighi tributari.
Se il cliente non si attiva, il mancato rispetto dei termini sarà collegato con l’esercizio dello sciopero da parte del professionista e non verrà sanzionato.
Come per gli avvocati, il commercialista può non presenziare alle udienze del processo tributario e l’assenza sarà considera «legittimo impedimento».
Ecco il link per scaricare il nuovo codice di autoregolamentazione: